Art. 83.
(Norme transitorie).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente Statuto, le relazioni con l'Unione europea della regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale applicabile alle regioni ordinarie.
      2. Le norme di cui agli articoli 77 e 78 si applicano a decorrere dal rinnovo della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

 

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      3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali statutarie previste dal titolo IV, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
      4. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
      5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'articolo 77, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.
      6. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie locali prevista dall'articolo 27, comma 1, è approvata previo parere dell'Assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.
      7. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da ritenersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.